Il rapporto di lavoro si intende pattuito a tempo indeterminato nel caso che nel contratto di lavoro non è stata esplicitamente determinata la sua durata o nel caso che nel contratto di lavoro o nella sua modifica non sono stati rispettati i requisiti legali per la stipulazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Il rapporto di lavoro è stipulato a tempo indeterminato anche quando il rapporto di lavoro a tempo determinato non è stato pattuito per iscritto.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere convenuto per la durata massima di due anni. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato o convenuto di nuovo nell’ambito di due anni al massimo due volte.

Il rapporto di lavoro convenuto di nuovo a tempo determinato è quello che deve avere inizio prima della scadenza dei sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato precedente, convenuto tra le stesse parti.

 

La successiva proroga o nuova stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato entro due anni o sopra due anni è possibile solamente per i motivi come segue

a) sostituzione di un dipendente durante il congedo di maternità, congedo per motivi di famiglia, congedo immediatamente connesso a quello di maternità o di famiglia, durante l’inabilità temporanea al lavoro nonché sostituzione del dipendente che è stato liberato per lungo periodo a svolgere una carica pubblica o sindacale.

b) esecuzione dei lavori in cui risulta necessario un consistente aumento del numero dei dipendenti per il tempo transitorio non superiore a otto mesi dell’anno calendariale.

c) esecuzione dei lavori dipendenti dall’alternarsi delle stagioni e di quelli ripetuti ogni anno e non eccedono otto mesi dell’anno calendariale (lavoro stagionale).

d) esecuzione dei lavori convenuti secondo il contratto collettivo di lavoro.

Rapporto di lavoro a tempo determinato in Slovacchia

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