Tutte le aziende non emittenti dei titoli assunti alla commercializzazione in borsa (ossia la maggioranza assoluta delle imprese iscritte al registro di commercio) e non sono neanche enti pubblici amministrativi sono tenute a decorrere dal 1.11.2018 a iscrivere alla parte non pubblica del registro di commercio il nome, cognome, codice fiscale (o data di nascita), l’indirizzo di residenza o domicilio e gli altri dati relativi al cosiddetto utente finale dei vantaggi. Si tratta di un obbligo introdoto in relazione all’emendamento della legge sulla protezione dalla legalizzazione dei redditi provenienti da attività illecite che tocca a quasi tutte le imprese costituende come pure quelle costituite. Con gli effetti dal 1° gennaio 2019 è stata introdotta una regola, secondo cui i dati relativi agli utenti finali dei vantaggi non sono scritte da quelle persone giuridiche che sono iscritte nel registro dei partner del settore pubblico.
L’utente finale dei vantaggi sono, di regola, i soci (all’atto di adempiere all’obbligo suddetto non importa che sono già iscritti al registro di commercio), azionisti, soci silenziosi e qualche volta anche rappresentanti legali se corrispondono alla disposizione stabilita dalla legge. La disposizione prevede che l’utente finale dei vantaggi è semplicemente una persona che, in effetti, dirige o controlla la persona giuridica o trae un profitto dalle attività o dagli affari della persona giuridica stessa, in particolare:
• Persona fisica che possiede una quota, diretta o indiretta o la loro somma, pari almeno ai 25% sui diritti di voto della persona giuridica o sul suo capitale sociale
• Persona fisica che ha diritto al profitto economico pari ad almeno 25% sull’attività economica o su un’altra attività di una persona fisica – esercente tale attività o di una persona giuridica
• Persona fisica che è rappresentante legale, organo amministrativo, di controllo, di revisione o componente degli organi suddetti
• Persona fisica fondatore o costitutore di un’associazione in partecipazione
Per le aziende già iscritte al registro di commercio (eccetto i partner del settore pubblico già iscritti), a cui si riferisce l’obbligo di iscrivere i dati relativi agli utenti finali dei vantaggi al registro di commercio, è previsto dalla legge un periodo transitorio di quattordici mesi (dal 1° novembre 2018 al 31 dicembre 2019), entro cui tali dati vanno iscritti (da presentare una nota di deposito dei dati inerenti all’utente finale). Le imprese costituende potevano essere iscritte, con i dati relativi agli utenti finali dei vantaggi, già dal 1° novembre 2018.
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