Diritto di soggiorno del cittadino comunitario

Il cittadino comunitario in possesso di una carta d’identità valida o di un passaporto può soggiornare, senza qualsiasi condizione o formalità successiva, nel territorio della Repubblica slovacca 3 mesi a decorrere dalla data di accesso al territorio della Repubblica slovacca. Il cittadino dell’Unione europea può esibire, invece del documento d’identità o del passaporto valido, qualsiasi documento diverso con cui dimostra attendibilmente all’ufficio di polizia la propria identità e cittadinanza di un paese membro.

Il cittadino comunitario è tenuto a comunicare l’inizio del soggiorno nel territorio della Repubblica slovacca a un ufficio di polizia entro dieci giorni lavorativi dalla data d’ingresso nel territorio della Repubblica slovacca.

Nel caso che l’ufficio di polizia accerta, esaminando i fatti, che il cittadino comunitario è diventato gravame sproporzionato per il sistema del sostegno in condizione di indigenza, lo avvertisce di aver perso il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e di essere obbligato a lasciare il territorio della Repubblica slovacca.

Il cittadino dell’Unione europea ha diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica slovacca durante il periodo superiore a tre mesi nei seguenti casi:

a) è impiegato nel territorio della Repubblica slovacca,

b) è lavoratore autonomo nel territorio della Repubblica slovacca,

c) dispone delle risorse economiche per sé e per i suoi familiari per non diventare gravame per il sistema del sostegno in condizioni di indigenza della Repubblica slovacca durante il soggiorno e l’assicurazione sanitaria stipulata nel territorio della Repubblica slovacca,

d) frequenta una scuola elementare, scuola superiore di primo e secondo grado o un’università in Repubblica slovacca,

e) c’ è un presupposto che trovi un lavoro, o

f) è familiare di un cittadino comunitario, che lo accompagna o a cui si ricongiunge, e che deve adempiere i requisiti per il soggiorno secondo le lettere a) fino a e).

(2) Il diritto di soggiorno del cittadino comunitario rimane nel caso che il cittadino adempie le condizioni.

(3) Il diritto di soggiorno del cittadino comunitario di cui rimane conservato anche quando non è più occupato neanche non è lavoratore autonomo, finché

a) sia temporaneamente incapace al lavoro in seguito a una malattia o a un infortunio,

b) è iscritto quale candidato per impiego presso l’ufficio del lavoro degli affari sociali e della famiglia dopo che il cittadino è stato occupato per più di un anno,

c) è iscritto quale candidato per impiego presso l’ufficio del lavoro degli affari sociali e della famiglia dopo la cessazione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato, stipulato al massimo per un anno, o è iscritto quale candidato per impiego presso l’ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia competente dopo che è stato occupato almeno un anno, o

d) ha cominciato a frequentare una formazione professionale; nel caso che non è iscritto come candidato per impiego presso l’ufficio del lavoro degli affari sociali e della famiglia competente, la formazione professionale deve essere congrua rispetto all’impiego precedente.

(4) Il diritto di soggiorno del cittadino comunitario rimane impregiudicato anche se

a) il cittadino comunitario da quegli accompagnato o con quegli ricongiunto è morto o il suo diritto di soggiorno nel territorio slovacco si è estinto, nel caso che il familiare adempie i requisiti di cui al comma 1,

b) il cittadino comunitario da quegli accompagnato o con quegli ricongiunto è morto o il suo diritto di soggiorno nel territorio slovacco si è estinto, nel caso che si tratta di suo figlio che studia nel territorio slovacco o di un genitore a cui il figlio è stato affidato alla cura personale; tale diritto resta impregiudicato fino al termine degli studi svolti in Repubblica slovacca,

c) è divorziato dal cittadino comunitario, accompagnato dal familiare stesso o con questi ricongiunto o il matrimonio è stato dichiarato nullo, nel caso che quest’ultimo adempie i requisiti di cui al comma 1, o

d) si è estinta l’unione stabile, debitamente registrata, con il cittadino comunitario accompagnato o raggiunto, nel caso che il familiare adempie le condizioni di cui al comma 1.

(5) Nel caso che esiste un dubbio fondato se il cittadino comunitario adempie i requisiti indicati nel comma 1 o comma 3, l’ufficio di polizia può verificare il suo adempimento.

Il cittadino comunitario che si trattiene nel territorio della Repubblica slovacca oltre tre mesi, è tenuto a chiedere l’iscrizione del soggiorno nel territorio slovacco. La domanda di registrazione del soggiorno va presentata di persona sul modulo ufficiale presso l’ufficio di polizia entro 30 giorni dal decorso dei tre mesi dalla data d’ingresso nel territorio della Repubblica slovacca.

(2) Il cittadino comunitario che richiede l’iscrizione del soggiorno è tenuto a produrre alla domanda un valido documento di identità o un valido passaporto e una dichiarazione del datore di lavoro o un certificato del datore di lavoro relativo all’assunzione al lavoro.

(3) Il cittadino comunitario che richiede l’iscrizione del soggiorno è tenuto a produrre alla domanda un valido documento di identità o un valido passaporto e un documento attestante di essere lavoratore autonomo.

(4) Il cittadino comunitario che richiede l’iscrizione del soggiorno secondo il  è tenuto a produrre alla domanda un valido documento di identità o un valido passaporto e un documento attestante la sufficiente disponibilità delle risorse economiche per sé e per i propri familiari per non diventare soggetto in condizioni di indigenza economica durante il periodo di soggiorno e un documento relativo all’assicurazione sanitaria.

(5) Il cittadino comunitario che richiede l’iscrizione del soggiorno è tenuto a produrre alla domanda un valido documento di identità o un valido passaporto e un documento comprovante la frequentazione di una scuola elementare, scuola superiore di primo e secondo grado o di un’università in Repubblica slovacca, nonché la dichiarazione sostitutiva di disporre le risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari per non diventare soggetto in condizioni di indigenza economica durante il periodo di soggiorno in Repubblica slovacca.

(6) Il cittadino comunitario che richiede l’iscrizione del soggiorno secondo il , è tenuto a produrre alla domanda un valido documento di identità o un valido passaporto e una dichiarazione sostitutiva di essere alla continua ricerca del lavoro nel territorio slovacco.

(7) Il cittadino comunitario che richiede l’iscrizione del soggiorno è tenuto a produrre alla domanda un valido documento di identità o un valido passaporto e un documento attestante l’esistenza della relazione familiare o un documento di avere una relazione stabile debitamente registrata con il cittadino dell’Unione europea e un certificato di iscrizione anagrafica del cittadino comunitario accompagnato o raggiunto.

(8) L’ufficio di polizia è tenuto in sede di verifica se il cittadino comunitario dispone delle risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, perché quest’ultimo non diventi persona in condizioni di indigenza durante il periodo del loro soggiorno nel territorio slovacco, a prendere in considerazione la situazione personale di tale persona. Il cittadino comunitario può dimostrare le risorse sufficienti presentando il denaro contante, assegni di viaggio, carte di credito, estratti conto, documenti di proprietà di un immobile, documento di corresponsione di un assegno di pensione o documento attendibile diverso. L’ufficio di polizia non richiede affinché la somma, da presentare in sede di iscrizione dal cittadino comunitario, sia superiore all’importo del minimo vitale in Repubblica slovacca.

(9) L’ufficio di polizia valuta individualmente i documenti presentati secondo i commi 2 fino a 7, esaminando i fatti dimostrati dal cittadino comunitario. Dopo l’esame dei documenti, l’ufficio di polizia decide, se i documenti presentati secondo i commi 2 a 7 sono sufficienti. Se i documenti presentati non sono sufficienti a scopo di dimostrare attendibilmente i fatti secondo i commi 2 sino a 7, l’ufficio di polizia non registra tale persona. Nel contempo, il richiedente viene informato per iscritto quali sono i documenti da presentare per dimostrare attendibilmente i fatti secondo i commi 2 fino a 7, affinché la registrazione sia effettuata.

(10) L’ufficio di polizia rilascia al cittadino comunitario in data di presentazione della completa domanda di iscrizione del soggiorno il certificato di iscrizione del soggiorno del cittadino comunitario in cui si indicano nome, cognome, indirizzo della persona iscritta e la data di registrazione. In caso di mancata presentazione del documento dal cittadino comunitario, l’ufficio di polizia iscrive nel certificato di registrazione l’indirizzo della sede del comune a cui il cittadino comunitario soggiornerà.

(11) Il cittadino comunitario il cui diritto di soggiorno è stato iscritto dall’ufficio di polizia, può chiedere all’ufficio di polizia stesso il rilascio di un documento relativo al soggiorno denominato “Carta di soggiorno del cittadino dell’UE” con la validità di cinque anni. L’ufficio di polizia rilascia al cittadino comunitario il documento relativo al soggiorno nel termine di 30 giorni. Che caso che il cittadino comunitario richieda il rilascio del documento di soggiorno, è tenuto a presentare il documento relativo all’alloggio e due fotografie di dimensioni 3 x 3,5 cm che rappresentano il suo aspetto attuale, in caso contrario l’ufficio di polizia non rilascia il documento di soggiorno; l’alloggio deve adempiere ai requisiti minimi secondo la legge speciale.

SOGGIORNO DEL CITTADINO COMUNITARIO E DEL FAMILIARE DEL CITTADINO COMUNITARIO

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