Registrazione obbligatoria

La registrazione obbligatoria della persone residenti, soggette all’imposta, è regolata dalla legge sull’IVA.

L’obbligo di registrazione del contribuente IVA compete a ciascuna persona soggetta a tassazione che ha sede, impresa o unità locale in Slovacchia e quando, in mancanza di queste, risiede o ha dimora in Slovacchia e raggiunge il faturato di Euro 49 790 nell’arco continuo di almeno 12 mesi calendariali precedenti.

Ciò vuole dire che la registrazione richiede 2 condizioni adempiute:

  • Il richiedente – persona fisica o quella giuridica risiede in RS ed è soggetto a tassazione, ossia svolge un’attività economica ai sensi della legge sull’IVA.
  • L’ammontare del fatturato, raggiunto negli ultimi almeno 12 mesi calendariali precedenti continui, è pari a Euro 49 790 o di più.

Interpretazione dei termini principali

Per persona residente in Repubblica slovacca si intende:

  • La persona giuridica che ha propria sede o unità locale nel territorio della RS
  • La persona fisica che ha impresa o unità locale in RS e, in mancanza di queste, ha residenza in RS o si trattiene abitualmente nella Repubblica slovacca.

Persona soggetta a tassazione

La persona soggetta a tassazione è quella che svolge autonomamente qualsiasi attività economica di cui al § 3 co. 2 della legge sull’IVA, senza riguardo alle finalità o ai risultati di tale attività. Le persone soggette a tassazione sono anzitutto gli esercenti o imprenditori, però, a tassazione può essere soggetta anche la persona che non è costituita o fondata ai fini imprenditoriali, ma svolge un’attività economica dalla quale si raggiungono i redditi. Durante lo svolgimento dell’attività economica dovrebbe trattarsi delle prestazioni di tipo continuativo, dalle quali si raggiungono ripetutamente i redditi.

Per persona tassabile si intende anche la persona che svolge gli atti preparatori prima dell’inizio della realizzazione degli affari imponibili (decisione della Corte di giustizia C-268/83).

L’ufficio fiscale giudica ciascuna domanda di registrazione volontaria di modo individuale in relazione all’attività del richiedente, decidendo di registrare il richiedente o non.

Adempiute le condizioni per la registrazione, l’ufficio fiscale iscrive il richiedente entro 21 giorni dalla data di recapito della domanda di registrazione o entro 60 gg dalla data di recapito della domanda di registrazione nel caso che il richiedente ha l’obbligo di depositare una cauzione per l’imposta secondo il § 4c della legge sull’IVA, rilasciano al richiedente il certificato di registrazione per l’imposta attribuendogli il numero identificativo per l’imposta. Dalla data, indicata nel certificato di registrazione ai fini dell’imposta, la persona tassabile diventa contribuente dell’imposta.

 

Registrazione del contribuente IVA

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